⚠ INDICAZIONI COMPORTAMENTALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In considerazione dei recenti eventi verificatisi sul nostro territorio nazionale e della conseguente situazione di emergenza epidemiologica, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulle implicazioni che tale stato può produrre in ordine agli adempimenti prevenzionali in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Si richiama prioritariamente l’attenzione sugli obblighi specifici in capo al datore di lavoro, quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione nei riguardi dei propri dipendenti.

Deve essere premesso, al riguardo, che il presupposto per l’applicazione della vigente normativa prevenzionale ai casi di specie è che l’esposizione a rischio biologico sia direttamente riconducibile alla funzione del processo lavorativo.

Ci si trova oggi, al contrario, in presenza di un rischio particolare ed anomalo e, soprattutto, causato da fattori esterni, estranei e non intrinseci rispetto alla peculiare natura dell’attività posta in essere dal datore di lavoro.

Si è in presenza, in particolare, di un fenomeno ricollegabile alla salute pubblica in generale, trattandosi di una causa oggettiva di emergenza epidemiologica che si propaga indipendentemente dal contesto dell’attività lavorativa o dal luogo di lavoro.

Poste tali premesse di ordine generale, riterremmo comunque necessario che ciascun datore di lavoro provveda responsabilmente ad assumere tutte le iniziative idonee alla corretta gestione del nuovo rischio manifestatosi.

In questa direzione peraltro già si era mosso il Ministero del Lavoro con Interpello 25 ottobre 2006 nel quale evidenziava che “Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i

potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.

Misure di prevenzione e tutela

In conformità a quanto sopra esposto, si ritiene generalmente sufficiente che – in assenza di diverse e specifiche indicazioni ministeriali – ciascun datore di lavoro adotti, in aderenza a quanto disposto dall’articolo 2087 del cod. civ. e in collaborazione con il medico competente, ove previsto, tutte quelle misure preventive, prudenziali e cautelative, idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti, quali l’installazione di erogatori di gel antibatterici, l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti e simili accorgimenti, senza che questi abbiano comunque carattere cogente.

Un aspetto da tenere in particolare considerazione riguarda l’informazione ai lavoratori e l’aggiornamento degli addetti al primo soccorso aziendale.

Sotto il primo aspetto occorrerà spiegare ai lavoratori, anche mediante affissione di apposite locandine, l’importanza di lavarsi frequentemente le mani; di evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; di non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso, ecc..

In relazione invece al primo soccorso aziendale, occorrerà provvedere a trasferire agli addetti informazioni specifiche per la gestione di eventuali casi sospetti, come l’isolamento immediato del lavoratore in zone identificate e chiamata immediata dei soccorsi esterni, senza intervenire direttamente.

Tutte queste iniziative precauzionali, eventualmente da integrare all’interno del documento di valutazione dei rischi aziendali (Dvr), si ritengono giuridicamente necessarie solo nei casi di attività localizzate in aree definite a rischio contagio (c.d. aree rosse).

In tutte le altre aree tali misure possono essere considerate solo come opportune ma non giuridicamente obbligatorie.

Limitazioni all’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali

Deve essere posto in evidenza che in data 23 febbraio è entrato in vigore ed è efficace per quattordici giorni (ossia fino al 7 marzo compreso), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le prime disposizioni attuative del decreto legge con particolare riferimento ad alcuni comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, nei quali si sono sviluppati due focolai di infezione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti comuni (cd “zona rossa”):

  • Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (della Regione Lombardia) e
  • Vò (unico comune della Regione Veneto)

La lettera l) dell’articolo 1 del provvedimento dispone che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente.

Si ritiene che tra i DPI più indicati a questo riguardo possano rientrare quei dispositivi (c.d. mascherine) che coprono il naso, la bocca e il mento, costituiti interamente o in larga parte da materiale filtrante e idonei a proteggere contro gli aerosol sia solidi sia liquidi.

Si fa presente che per essere efficaci e sicuri nei confronti di questa emergenza l’Organizzazione mondiale della sanità prescrive un dispositivo conforme alla norma EN 149 con valida marcatura CE seguita dal numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione.

Misure di ordine organizzativo

Le misure di prevenzione non riguardano solo l’ambito strettamente igienico sanitario – la pulizia dei luoghi di lavoro, l’addestramento del personale, le informazioni comportamentali per i lavoratori, i controlli periodici – ma investono anche aspetti di natura organizzativa.

Sotto questo profilo dovranno essere riviste le modalità relative alla logistica e alla mobilità del personale, limitando del caso gli spostamenti dei dipendenti verso le “zone a rischio” e potenziando il ricorso agli strumenti digitali che consentono di organizzare riunioni ed incontri di lavoro anche senza la necessità della presenza fisica.

Vanno poi introdotti meccanismi in grado di controllare l’eventuale ingresso di soggetti (fornitori, consulenti, clienti) potenzialmente a rischio.

Di fondamentale importanza è anche l’interlocuzione costante con il personale chiedendo tutte le informazioni che possono essere utili ad identificare eventuali pericoli e fornendo anche per iscritto tutte le istruzioni e le indicazioni che possono essere utili a ridurre l’esposizione al rischio.

Si riporta, in seguito, il decalogo diffuso dal Ministero della Salute:

1 Lavarsi spesso le mani
2 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4 Coprirsi  bocca e naso in caso di starnuti o tosse.
5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7 Usare la mascherina solo in caso di sospetto di malattia o assistenza alle persone malate
8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9 Chiamare i numeri disponibili e non andare inutilmente al Pronto Soccorso.

In caso di sintomi consultare al telefono il  medico di base oppure chiamare il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Lavoro agile (Smart working)

Il DPCM del 25 febbraio 2020, all’art. 2, detta ulteriori precisazioni per il ricorso al lavoro agile come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81.

Viene disposta la sua applicabilità in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali legislativamente previsti.

Gli obblighi di fornire l’informativa in tema di sicurezza sul lavoro agile al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possono essere ottemperati anche in via telematica utilizzando il modello reso disponibile dall’Inail e pubblicato sul sito dell’Istituto, che per comodità si allega.

Con la nuova formulazione viene soppresso l’art. 3 del DPCM del 23 febbraio 2020.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Pierpaolo Masciocchi