CONGEDO COVID-19 IN CASO DI QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Il congedo indennizzato COVID-19 spetta ai genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica

– del figlio convivente e minore di 14 anni,

– disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico,

– per periodi compresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non nei medesimi giorni, nei casi in cui gli stessi non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque, in ogni caso, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è infatti incompatibile con la prestazione di lavoro in modalità agile (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore.

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è inoltre incompatibile con il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore convivente con il minore, con contestuale fruizione, da parte dello stesso, di strumenti a sostegno del reddito quali CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti a sostegno al reddito sopra indicati, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

IL CONGEDO PUO’ ESSERE RICHIESTO

– per tutto il periodo di quarantena ovvero

– per una parte dello stesso.

Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, a carico INPS, erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto.

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

– portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);

– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;

– Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.