GREEN PASS SUPER E GREEN PASS BASE: ISTRUZIONI PER NEGOZIANTI E CLIENTI
ESENZIONE DAL GREEN PASS Sono esentati dall’obbligo di green pass i soggetti di età inferiore ad anni 12 e i soggetti con una certificazione media di esenzione dalla vaccinazione.
GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO Relativamente all’obbligo green pass base per partite iva e lavoratori in vigore dal 15.10.2021, i datori di lavoro possono acquisire dai dipendenti/collaboratori copia del green pass, rimanendo così esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità; inoltre, per i lavoratori dipendenti l’eventuale scadenza del green pass durante il turno di lavoro non dà luogo alle sanzioni previste (ovvero può completare il suo turno di lavoro senza dover uscire prima). Il vaccino obbligatorio dal 6 dicembre scatta solo per personale sanitario, scolastico, forze dell’ordine e soccorso pubblico.
MASCHERINE In zona bianca rimane l’obbligo di mascherina al coperto e, laddove si verifichino assembramenti, anche all’aperto; in zona gialla, arancione e rossa mascherina sempre obbligatoria sia al coperto che all’aperto.
DURATA GREEN PASS Per i vaccinati e guariti la durata green pass scende da 12 a 9 mesi; per i tamponati, il certificato vale 48 ore con tampone rapido, 72 col molecolare.
MODALITA’ VERIFICA GREEN PASS Con l’introduzione del super green pass, il QR code del green pass non cambia; chi è vaccinato o guarito da covid, avrà in automatico il super green pass; la differenza tra i due tipi di Green Pass (se base o super) sarà rilevata automaticamente dall’aggiornamento dell’app Verifica C19; in assenza di questo, andrebbe verificato il green pass cartaceo.
LIMITE MASSIMO PERSONE AI TAVOLI Con l’introduzione del super green pass, scompaiono in zona gialla e arancione i limiti al numero massimo di persone per tavolo, sempre fermo restando l’obbligo di distanziamento di 1 metro tra non conviventi.
SANZIONI Ai sensi dell’art. 4 del DL 19/2021, nel caso venisse accertata la presenza di clienti senza green pass laddove obbligatorio, le SANZIONI (sia per titolari/gestori delle attività, che per i clienti) vanno da 400 a 3.000 euro; per i titolari si aggiunge anche la sanzione di chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.