LEGISLATIVO – COMUNICAZIONI | CHIARIMENTI IN MERITO AL DPCM DEL 3 NOVEMBRE: LE RISPOSTE DELLA PREFETTURA DI MILANO VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Si tratta di una interpretazione basata sulla lettura delle norme e sull’esperienza della prima fase, con riserva di ogni eventuale ulteriore precisazione che potrebbe arrivare da circolari ministeriali o dalle faq del Governo.

✔️ È possibile per i negozi di arredamento – che rientrano tra le attività che devono rimanere chiuse – effettuare trasporto, consegna e montaggio dei mobili?

🔺Il commercio al dettaglio di arredamento non rientra tra quelli che possono rimanere aperti nella zona rossa. La vendita potrà avvenire solo via internet, per televisione, per corrispondenza, per radio o telefono (come indicato nell’allegato 23). Al contempo sembrano possibili i servizi di trasporto, consegna e montaggio dei mobili già acquistati.

✔️ Resta sempre consentita – nei locali adibiti – l’attività di ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati?

🔺 Si ritiene applicabile la regola generale prevista dall’art. 1, c. 9, lett. gg) per la zona gialla, pertanto, l’attività di ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati rimane possibile senza limiti di orario.

✔️ È sempre consentito lo svolgimento dell’attività di ristorazione per esercizi formalmente convenzionati con strutture ricettive e ubicati al di fuori di queste ultime, a condizione che il servizio sia rivolto esclusivamente a favore dei clienti ivi alloggiati?

🔺 In assenza di diverse indicazioni dovrebbe continuare ad applicarsi l’interpretazione precedentemente fornita. Al contempo, in considerazione della chiusura generalizzata dei ristoranti si ritiene più corretto utilizzare la modalità della consegna a domicilio dei pasti presso le strutture ricettive. La presenza di ristoranti aperti potrebbe ingenerare confusione sia per la popolazione che per gli altri ristoratori e difficoltà anche per l’esecuzione dei controlli.

✔️ È consentito l’utilizzo della piscina all’interno degli alberghi per gli alloggiati?

🔺 Le attività delle piscine sono sospese dall’art. 1, c. 9. Lett. f) in generale, senza specificazioni della natura giuridica della struttura in cui si trovano.

✔️ Le attività comprese nell’allegato 23 e 24 con esercizi di vendita all’interno di medie e grandi strutture di vendita ed all’interno di centri commerciali (es. fioristi, ottici o ferramenta, abbigliamento per bimbi, computer ecc.) possono restare aperti nei week-end, nei festivi e nei prefestivi unitamente ai generi alimentari e alle farmacie?

🔺 Le attività commerciali al dettaglio, comprese quelle di cui all’allegato 23 devono rimanere chiuse nel week-end in quanto l’art. 3, c. 3, lett. b) fa espressamente salve, e applicabili anche in zona rossa, le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, c. 9, lett. ff (tutto chiuso tranne farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari tabacchi ed edicole).

✔️ Sono consentite le attività di gioco e servizi a pagamento (es. Sisal – Lottomatica) all’interno delle tabaccherie?

🔺 Le attività di gioco e servizi a pagamento (es. Sisal –Lottomatica) all’interno delle tabaccherie sono sospese in base all’art. 1, c. 9,. Lett. l che rimane valido anche per la zona rossa. Per l’attività svolta presso le tabaccherie è in corso un approfondimento con l’Agenzia delle dogane.

✔️ È possibile l’attività di manutenzione del verde da parte di titolari di negozi di fiori e piante, anche all’interno di abitazioni private?

🔺 Se trattatasi di attività produttiva o commerciale può proseguire nel rispetto dei protocolli (art. 4).

✔️ È possibile lo svolgimento delle attività per le agenzie di viaggi?

🔺 Le agenzie di viaggio offrono un servizio che non è stato espressamente sospeso.

✔️ È consentita l’attività degli autolavaggi?

🔺 Gli autolavaggi dovrebbero rientrare tra le attività produttive e quindi può proseguire nel rispetto dei protocolli.

✔️ È consentita la vendita di prodotti per l’infanzia (biberon, seggiolini per auto, ecc.) per le attività di commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati?

🔺 Si ritiene che la vendita di prodotti igienico sanitari (tra cui biberon) destinati all’infanzia sia possibile così come tutto quello che riguarda igiene e cura del bambino. In assenza di diverse indicazioni si ritiene possibile anche la vendita di seggiolini per auto per la sicurezza dei bambini.

✔️ È possibile per un cittadino lombardo recarsi dal proprio parrucchiere che opera in un comune lombardo diverso da quello in cui risiede?

🔺 Riteniamo, con buon senso, che per il parrucchiere valgono criteri di necessità, contiguità territoriale e ragionevolezza, come per l’acquisto di generi di prima necessità.

✔️ Per le attività del commercio al dettaglio non presenti negli allegati 23 e 24 e per le quali è prevista la chiusura al pubblico, è consentito il ritiro in negozio (o fuori dal negozio) per le vendite effettuate via internet, per corrispondenza, per telefono?

🔺 Per le merci non indicate nell’allegato 23 si ritiene sempre possibile solo la consegna a domicilio.

✔️ Per le attività di commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati è consentita anche la vendita di abbigliamento “premaman”?

🔺 Per i vestiti premaman non c’è una risposta ufficiale, con buon senso sembrano assimilabili nella ratio a quelli dei neonati, nel senso che sono legati alla necessità collegate alla nascita